LA CORTE D'APPELLO 
 
    Nell'udienza del 20 ottobre  2010,  ha  pronunciato  la  seguente
ordinanza sulla questione di illegittimita' costituzionale, sollevata
dal Procuratore generale, degli artt. 636 e 601 c.p.p.,  nella  parte
in cui non prevedono la notifica del  decreto  di  citazione  per  il
giudizio di revisione alla persona  offesa,  per  contrasto  con  gli
artt. 3 e 111 della Costituzione. 
    La Corte osserva: 
        la questione  si  presenta  non  manifestamente  infondata  e
rilevante rispetto alla decisione da assumere in sede di revisione in
un caso come il presente in cui questa e' stata  proposta  contro  un
decreto penale  di  condanna  che,  per  sua  natura,  mai  ha  visto
coinvolta la persona offesa dal reato; 
        se cio' puo' essere comprensibile e giustificato  nell'ambito
di  un  rito  speciale   connotato   dalla   omissione   della   fase
dibattimentale, quale e' il procedimento per decreto (peraltro, tutto
giocato sull'integrale accoglimento delle richieste del querelante  o
denunciante), meno giustificato e' che analoga obliterazione  sia  di
fatto imposta dalle norme che regolano  la  vocatio  in  jus  per  il
susseguente giudizio  di  revisione;  l'art.  636,  comma  1  c.p.p.,
infatti, prevede che  il  Presidente  della  Corte  d'appello  emetta
decreto di citazione a norma dell'art. 601 c.p.p. e quest'ultimo  non
contempla la persona offesa dal reato, con evidente vulnerazione  sia
dell'interesse della stessa a poter conoscere e seguire  lo  sviluppo
della vicenda processuale innescata (con eventuale pregiudizio  degli
interessi civili in  caso  di  accoglimento  dell'istanza),  sia  del
principio del contraddittorio  enunciato  inderogabilmente  nell'art.
111 Costituzione che governa i giudizi di merito quale  e',  appunto,
quello in corso; 
        anche sotto altro profilo, e, cioe', quello della  violazione
del principio di uguaglianza di cui all'art.  3  della  Costituzione,
pare che la mancata previsione della citazione della persona  offesa,
in caso di revisione avverso decreto penale  di  condanna,  determini
disparita', posto che, in questo  caso,  si  e'  in  presenza  di  un
giudizio di merito rispetto al  quale  non  e'  stato  assicurato  il
contraddittorio  alla  persona  offesa,  cosi'  esposta  a  decisione
potenzialmente pregiudizievole, di cui sia rimasta del tutto  ignara;
ovviamente non e' questa la  situazione  nei  casi  di  revisione  di
sentenze che provengano da giudizi di merito per i quali l'avviso sia
previsto ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio in
primo grado, con l'effetto che se,  poi,  non  sia  sopravvenuta  una
costituzione di  parte  civile  e'  giustificato  che  tanto  per  il
giudizio di appello quanto per quello di revisione esso non sia  piu'
dovuto; 
        in definitiva, deve dirsi che nel caso di specie  l'omissione
produca, ingiustificatamente e senza  ragionevolezza,  solo  concreta
lesione  di  diritti  costituzionalmente  garantiti  e  di  interessi
meritevoli di tutela.